AAA cercasi amministratori di sostegno, ma a titolo gratuito 

Dagli anziani ai ludopatici, dai disabili ai malati, un aiuto alle persone fragili viene teso dall’amministratore di sostegno, strumento a disposizione di chi non riesce a badare ai propri interessi ma non è in condizioni così gravi da essere interdetto o inabilitato. La figura è prevista dall’articolo 404 del Codice Civile e dalla legge 6/2004 e ha il compito di aiutare il beneficiario a compiere varie operazioni. Una misura di protezione a tutela di persone che vivono un’infermità o una menomazione fisica o psichica, e che non riescono, anche solo temporaneamente, a badare ai propri interessi e necessitano di essere affiancati per l’appunto da un amministratore di sostegno. Possono chiedere tale sostegno, con un ricorso al giudice tutelare del tribunale della città in cui vive, la persona stessa, il coniuge o convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il tutore, il curatore, il pubblico ministero, i responsabili dei servizi sanitari e sociali che si occupano di lui. E’ ammessa che l’iniziativa sia d’ufficio da parte del giudice. La misura, nonostante sia tesa a supportare nonché ad aiutare il beneficiario senza privarlo della sua libertà di agire, inevitabilmente la restringe. Serve, quindi, un procedimento accurato da parte del giudice che ne accerti l’effettiva esigenza. Un caso emblematico che fa ancora discutere è quello della nota diva Gina Lollobrigida, che ha vissuto gli ultimi anni della sua vita, senza poter amministrare liberamente il suo patrimonio, in quanto è stata dichiarata incapace di prendere decisioni sulla gestione dei soldi, delle società e degli immobili in autonomia. Aprendo così un dibattito sul confine che si pone al diritto degli anziani e non solo a decidere per sé stessi. Ci sono amministratori di sostegno individuati nella cerchia familiare o amicale. In assenza di conflitti di solito è un parente, anche scelto secondo preferenza dell’interessato. Se invece è un legale c’è un registro depositato in ogni Tribunale al quale il professionista si è iscritto. L’amministratore di sostegno è accompagnato da un decreto, che solitamente permette di fornire delle tutele di massima, riservando al giudice tutelare di decidere sugli atti di straordinaria amministrazione. Una misura delicata, con una notevole responsabilità: gestire gli aspetti patrimoniali, le spese che il beneficiario deve affrontare, prendersi cura anche dei suoi bisogni di salute, un ruolo alquanto gravoso. Si immagini, sostenere chi sperpera soldi dissennatamente, il ludopatico, il malato oncologico o comatoso non interdetto, chi soffre di problemi motori anche transitori, il bipolare raggirabile nei periodi di scompenso, il detenuto, l’alcol o il tossicodipendente, l’affetto da Alzheimer o da demenza. O quando si deve limitare la capacità di donare o di predisporre testamento nei soggetti manipolabili. Soggetti fragili, ma anche persone con un carattere, una personalità, problematica sì, ma anche difficile che questa comprenda l’altro estraneo che gestisce ciò che è proprio. Un ruolo gravoso sia in termini di tempo, di attenzione, che di responsabilità, che non prevede compenso. L’incarico, dice infatti, l’art. 379 del Codice Civile, è gratuito – seppur il giudice per entità del patrimonio o particolari difficoltà di gestione – può riconoscere all’amministratore di sostegno un indennizzo calcolato in baso alle mansioni svolte o autorizzarlo a collaborare con persone stipendiate. L’effetto? Amministratori di sostegno cercarsi. Infatti, è sempre più frequente, il ricorso – soprattutto in questo particolare momento storico- dove fragilità e vulnerabilità sono nettamente aumentate, alla misura dell’amministratore di sostegno, anche per brevi periodi di tempo, necessari a superare l’empasse della persona beneficiaria, ma l’intoppo si trova quando i familiari rinunciano perché impegno gravoso che non riesce ad incastrarsi con gli impegni personali o con il carattere e le problematiche del familiare beneficiario; anche gli elenchi o le short list degli enti e dei tribunali scarseggiano: un impegno troppo importante che non prevede alcuna remunerazione. E dunque, la misura esiste per tutelare le persone fragili, il legislatore ha ben definito la procedura, i compiti e le funzioni, tutto sembra funzionare, fino all’ultimo tassello: trovare l’amministratore di sostegno che si assuma l’incarico e ciò che ne scaturisce, senza alcun compenso. Sarà forse tempo per il legislatore e per le istituzioni soffermarsi a guardare questo importante aspetto?