Approccio al consenso informato: l’equilibrio tra medicina e giurisprudenza

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In quest’articolo verrà trattato un argomento che potremo definire essere a cavallo tra la medicina, l’etica  e la giurisprudenza : il consenso informato.

Il consenso informato è il processo attraverso il quale la figura sanitaria divulga informazioni appropriate al paziente  capace di intendere e di volere, sicchè il paziente stesso possa fare una scelta volontaria riguardante la possibilità ,o meno , di accettare il trattamento(Appelbaum PS. Assessment of patient’s competence to consent to treatment. New England Journal of Medicine. 2007; 357: 1834-1840)

Il consenso informato è fondamentale al medico per :

  1. Il trattamento dei dati sensibili (art.12 titolo II)
  2. La sperimentazione(3 art.13 titolo II e art.48 titolo VII)
  3. L’attuazione di qualsiasi procedura diagnostico-terapeutica(art35 titoloIV)
  4. Prelievo di organi , tessuti e cellule a scopo di trapianto(art.41 titolo V)
  5. Attuare interventi di medicina potenziativa ed estetica(art.76 titolo XVI)

Le caratteristiche fondamentali per la validità del consenso informato sono: personale, consapevole, informato, completo, libero, spontaneo ,attuale, manifesto, gratuito , revocabile. (Consensus Conference della Società Italiana di Psicopatologia; Roma, 8-9 maggio 1998)

Veniamo ora al discorso sul trattamento sanitario arbitrario : esso viene definito come quel trattamento effettuato dal medico senza aver previamente acquisito il consenso del paziente . In seguito a tale tipo di trattamento, il risultato dello stesso  può essere logicamente di due tipi: esito fausto ed esito infausto. Andiamo ad analizzare le due possibilità.(“Cause di esclusione dell’antigiuridicità-fondamento politico criminale ed inquadramento dogmatico”, capitolo 1 di Riccardo Guarino)

In caso di esito infausto c’è da dire che la legislazione italiana si è evoluta nel corso degli anni. Partendo dagli anni ’90 ,la legge affermava che il trattamento sanitario in assenza di valido consenso integra il reato-base di lesioni personali dolose (art.582 c.p.) e la passibilità di condanna  del medico per omicidio preterintenzionale. Tuttavia , con la sentenza della Corte Suprema “2010 n_21799”, il reato di omicidio preterintenzionale è ridimensionato ad omicidio colposo. Il ragionamento della Suprema Corte è stato il seguente : l’azione medica è volta sempre al bene del paziente  per cui,  non essendoci dolo ,quindi l’intenzione di arrecare danno al paziente, è meglio parlare di omicidio colposo piuttosto che di preterintenzionale.( “Cause di esclusione dell’antigiuridicità-fondamento politico criminale ed inquadramento dogmatico”, capitolo 1 di Riccardo Guarino)

Per quanto riguarda l’esito fausto la giurisprudenza, con le Sezioni unite, ne ha stabilito l’irrilevanza penale .Anche in questo caso , comunque, è da segnalare un’evoluzione della legislazione inerente la valutazione di esito fausto di un trattamento medico-chirugico in caso di trattamento sanitario arbitrario. Per capire tale evoluzione è importante citare il “ caso Giulini”:il20 novembre 1997  il Dott. Nunzio Giulini eseguì una laparoscopia esplorativa per la quale aveva raccolto il consenso della paziente e ,a seguire, una isterectomia, per la quale non raccolse il consenso informato. L’operazione fu eseguita nel rispetto della leges artis , ma il chirurgo fu condannato per il reato di violenza privata a quattro mesi, sostituita con la multa di seimila euro, con beneficio della sospensione condizionale della pena. Rilevata l’intervenuta prescrizione del reato in appello, veniva proposto ricorso in Cassazione sia dall’imputato che dalla parte civile. Le sezioni unite (Cass. Pen. Sez. Un. 2009, n_1793”)  pervengono alla conclusione dell’irrilevanza penale degli interventi chirurgici a esito fausto. (“Cause di esclusione dell’antigiuridicità-fondamento politico criminale ed inquadramento dogmatico”, capitolo 1 di Riccardo Guarino)

È perseguibile penalmente quel medico che effettua un trattamento arbitrario divergente ( con esito fausto), cioè quel trattamento per il quale il paziente ha dato il suo dissenso.(“Cause di esclusione dell’antigiuridicità-fondamento politico criminale ed inquadramento dogmatico”, capitolo 1 di Riccardo Guarino)

Il consenso informato rappresenta un importante conquista per il paziente, che diviene parte attiva del suo percorso di cura , a differenza di un pregresso stato della medicina intesa come paternalistica ,ossia  in cui era il medico l’unica parte attiva , mentre il paziente aveva un ruolo puramente passivo. Si è descritto come il comportamento della giurisprudenza nei confronti del consenso informato non sia immutabile , ma si è evoluto nel tempo , anche nel rispetto della buona pratica clinica e della consapevolezza della medicina come arte del prendersi cura e del curare del paziente, cioè rivolta sempre e solo al suo benessere di salute psico-fisico. È auspicabile, quindi, come la legislazione riguardante il consenso informato evolva ancora nel tempo al fine di raggiungere il miglior equilibrio possibile tra rispetto del paziente ,da un lato, e del medico e della buona pratica clinica ,dall’altro.