Reato commesso da persone ignote

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Caratteristica peculiare del processo penale è l’essere diviso in due distinti momenti: il “procedimento” e il “processo” vero e proprio.  Al termine delle indagini preliminari, infatti, il PM ha davanti a sé un’importante scelta: esercitare l’azione penale attraverso uno dei modi previsti dalla legge e dar vita al processo – con la conseguenza che l’indagato non sarà più tale, ma assumerà la qualità di imputato – , oppure presentare la richiesta di archiviazione.

 L’archiviazione è garanzia dell’obbligo di esercizio dell’azione penale consacrato nell’art. 112 Cost. Il testo costituzionale, infatti, recita : “Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale”. Tuttavia ciò non significa che il PM debba necessariamente  formulare un’accusa nei confronti dell’indagato, ma soltanto quando non sussistono i presupposti per l’archiviazione, quali l’infondatezza della notizia di reato, la particolare tenuità del fatto, l’estinzione del reato, la mancanza di una condizione di procedibilità, l’essere ignoto l’autore del reato e il non essere il fatto previsto dalla legge come reato.

In particolare, nel caso in cui l’autore del reato resti ignoto (art. 415 c.p.p) il PM non può formulare l’imputazione ed esercitare l’azione penale proprio perché non gli è possibile soggettivizzare la notizia di reato, che pure è fondata. In una situazione del genere, dunque, entro sei mesi dall’iscrizione della notizia di reato , il PM deve chiedere al GIP o l’autorizzazione a proseguire le indagini (se ritiene di poter successivamente, grazie al compimento di una supplementare attività investigativa, attribuire a taluno il reato) oppure l’archiviazione del procedimento (quando invece ritiene che siano esaurite le chance di individuare l’autore del reato). In entrambi i casi il GIP decide con decreto motivato.

Il GIP, quindi, esplica un controllo sull’attività e sulle richieste del PM mediante l’esame del fascicolo contenente la notizia di reato e la documentazione relativa alle indagini preliminari, potendo pervenire a conclusioni diverse da quelle dell’organo dell’accusa. Potrebbe accadere, infatti, che il giudice non condivida la richiesta di archiviazione avanzata, riscontrando carenze nell’attività investigativa svolta. In questo caso fissa un’udienza camerale, all’esito della quale può ordinare il compimento di nuove indagini.  Oppure il GIP potrebbe ritenere, contrariamente al PM, che sia già individuata la persona alla quale attribuire il reato, e in questa evenienza ordina al pubblico ministero di iscriverne il nome nel registro delle notizie di reato. Da questo momento decorrerà il termine per il compimento delle indagini preliminare, al cui esito il PM si troverà nuovamente di fronte alla fatidica scelta: esercitare l’azione penale o chiedere l’archiviazione del procedimento.

Il giudice, però, non può mai ordinare al PM l’imputazione coatta a norma dell’art.409 co.5 c.p.p., essendo l’istituto incompatibile con questa ipotesi di archiviazione poiché manca un nome iscritto nel registro delle notizie di reato.

Grazie alla legge 479 del 1999 in Italia è stato introdotto un sistema che si potrebbe definire “seriale” di archiviazione: la polizia giudiziaria infatti comunica mensilmente al Procuratore della Repubblica degli elenchi contenenti denunce contro ignoti, e il PM può chiedere l’archiviazione in forma cumulativa dei casi contenuti in tali elenchi.

Laura De Rosa