Commercialisti, ancora divisa la giurisprudenza sui “mutui usurai”

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Con sentenza dello scorso 5 luglio, il Tribunale di Pesaro – chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di due rapporti di mutuo fondiario – ha ritenuto entrambi i contratti affetti da “usura originaria” in quanto all’epoca della loro sottoscrizione il saggio di mora, sommato al tasso di ammortamento, eccedeva il “tasso soglia” vigente. Il magistrato, pur chiarendo – in termini generali – che ai fini della verifica del rispetto della normativa sull’usura il tasso di mora non può essere sommato a quello corrispettivo, ritiene che la prefata sommatoria debba essere fatta laddove il contratto espressamente preveda che gli interessi di mora siano dovuti anche sugli interessi corrispettivi (ovverosia quelli di ammortamento) impagati. Pertanto, tenuto conto che “dai contratti stipulati emerge chiaramente che il tasso di mora si andava a sommare agli interessi corrispettivi in caso di inadempimento (vedere l’articolo 5 del contratto)”, i due tassi vanno tra di essi sommati, determinando l’usurarietà del contratto.

Peraltro, il giudice ha ulteriormente chiarito che “le argomentazioni della convenuta (la banca, n.d.r.), fatte proprie anche dal CTU, circa la diversa natura degli interessi corrispettivi e di quelli moratori avrebbero un senso se nel contratto non fosse previsto, nel caso di inadempimento, la sommatoria dei due tassi“. Accertata l’usurarietà del rapporto – vizio discendente dall’incidenza degli interessi di ritardato pagamento sull’onerosità dello stesso – il Tribunale ha ritenuto doversi applicare il precetto disciplinato dall’art.1815 c.c., trasformando il rapporto da oneroso in gratuito. Secondo il giudice, pertanto, l’usurarietà del tasso di mora involgerebbe anche gli interessi corrispettivi che – al pari di quelli moratori – non sarebbero dovuti dal mutuatario. 
Secondo il magistrato, “la disposizione di cui all’art.1815, comma 2, cc è chiara ed ha certamente natura sanzionatoria, per cui va applicata come conseguenza del superamento, per qualsiasi causa o motivo, del tasso di soglia legale, a prescindere dalla liceità del tasso degli interessi corrispettivi promessi“. 
Contrariamente a quanto argomentato dal Tribunale di Pesaro, la tesi della “sommatoria dei tassi” non ha radici solide, atteso che l’assoggettamento degli interessi corrispettivi al maturare degli interessi di mora non può giustificare – sic et simpliciter – il cumulo dei due distinti tassi, essendo espressione di tipologie di interesse che si differenziano per natura giuridica, funzione economica e modalità di calcolo.   

Di contro, squisitamente giuridica appare la questione concernente la portata applicativa dell’art.1815 c.c., non essendo semplice stabilire se anche gli interessi di ammortamento debbano ritenersi illegittimi in ipotesi di usurarietà del (solo) tasso di mora (usurarietà, come appena detto, da accertare senza sommare il tasso di mora al saggio corrispettivo). Sul punto la giurisprudenza appare, comprensibilmente, ancora oggi divisa. Pur non sussistendo alcun dubbio sulla natura sanzionatoria della norma, secondo parte (maggioritaria) della giurisprudenza l’effetto punitivo dell’art.1815 c.c. dovrebbe limitarsi – nel caso in cui il tasso corrispettivo risultasse legittimo ma il saggio di mora si rivelasse usuraio – all’inesigibilità dei soli interessi di mora, restando comunque dovuti – da parte del mutuatario – gli interessi di ammortamento (purché convenuti ad un tasso legittimo).
Secondo altra giurisprudenza, di contro, proprio la natura sanzionatoria del dettato normativo dovrebbe indurre a ritenere non dovuti neppure gli interessi corrispettivi – ancorché convenuti a tassi legittimi – laddove il tasso di mora sia stato pattuito in spregio alla legge sull’usura.
Non è semplice dire quale tesi sia più corretta e ciò anche perché gli interessi corrispettivi, sommandosi alla quota da rimborsare alla banca a titolo di capitale, potrebbero essere la principale causa dell’impossibilità del mutuatario di onorare gli impegni finanziari assunti (è noto che unicamente con l’approssimarsi delle ultime rate da rimborsare l’incidenza, sulla rata periodica, degli interessi di ammortamento diviene marginale), consentendo al mutuante di pretendere il pagamento interessi (di mora) usurai.