Riforma costituzionale: Il superamento del bicameralismo perfetto

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Premessa: questo è il secondo di una serie di articoli sulla riforma costituzionale che saranno pubblicati sulla rubrica Ius in itinere. L’intento è quello di provare a spiegare la legge costituzionale e le modifiche che apporterà al nostro sistema anche a coloro che non sono pratici in materia giuridica, nella maniera più chiara ed obiettiva possibile.

Le differenze tra Camera e Senato, come previsto dalla nuova riforma costituzionale, non riguardano soltanto le modalità di composizione ed elezione di quest’ultimo (come abbiamo analizzato nel precedente articolo), ma anche e soprattutto il superamento del bicameralismo perfetto al fine di snellire e velocizzare le procedure legislative.

Attualmente l’art. 70 della Costituzione italiana stabilisce, in maniera concisa e breve, che “la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle Camere”, ma alla semplicità della norma non ha corrisposto e corrisponde altrettanta semplicità nella realtà parlamentare, dato che risulta sempre più difficile approvare un testo normativo e sempre più frequente ricorrere all’uso dei decreti legge.

La riforma, dunque, intervenendo sul testo del citato articolo, innova e modifica l’attuale assetto, organizzando il potere legislativo in una serie di procedimenti differenziati e subprocedimenti.

Innanzitutto conserva il procedimento bicamerale (ovvero il necessario passaggio del testo legislativo con conseguente approvazione sia alla Camera che al Senato) sostanzialmente per tre categorie di leggi: di garanzia (le leggi per la revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, quelle concernenti l’attuazione delle disposizioni costituzionali sulla tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione ex art. 71 per le leggi concernenti forme e termini della partecipazione dell’Italia e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea), sull’ordinamento degli enti territoriali (leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane,  le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni) e quelle relative al Senato (leggi che riguardano l’ineleggibilità e l’incompatibilità con l’ufficio di senatore).

Il primo comma del revisionato art. 70 contiene, inoltre, una novità assoluta nel campo delle fonti del diritto, stabilendo che le leggi approvate con il procedimento bicamerale possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi dello stesso tipo. Questo significa che non è più applicabile la c.d. abrogazione tacita, in base alla quale le leggi posteriori possono abrogare quelle anteriori anche in mancanza di una chiara indicazione del legislatore, per incompatibilità o perché la nuova legge regola l’intera materia. Non soltanto, quindi, le nuove leggi saranno coperte dalla garanzia di non poter essere soggette ad abrogazione “implicita”, ma nel caso in cui il legislatore non rispettasse tale “regola” potrebbe esservi un controllo di legittimità costituzionale da parte della Corte.

Il secondo comma dell’art. 70, invece, sancisce chiaramente la fine del bicameralismo perfetto: “le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati” e quindi tutto ciò che residua dal primo comma sarà, in base alla nuova riforma, competenza di uno solo dei rami del Parlamento.

Per controbilanciare questo che potrebbe risultare un eccessivo potere, il testo prevede, comunque, una serie di garanzie.

In primo luogo ogni disegno di legge approvato dalla Camera dev’essere immediatamente trasmesso al Senato che, entro dieci giorni, può chiedere  di esaminarlo, ma soltanto se la richiesta è avanzata da un terzo dei suoi componenti. I senatori, possono, poi, deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera si pronuncia in via definitiva; verosimilmente tali proposte non si aggiungeranno al testo della legge, ma saranno presentante come emendamenti o pareri. Sempre in via ipotetica e basandoci sul solo dato letterale, sembra potersi sostenere che questi eventuali “suggerimenti” non saranno vincolanti, ma sarà competenza dei regolamenti parlamentari specificare sia in che modo potranno essere formulati sia in che modo saranno esaminati dalla Camera.

Infine sono previste una serie di procedure monocamerali “rinforzate”; il quarto comma prevede un procedimento speciale per le leggi che danno attuazione al nuovo art. 117, quarto comma, ovvero quelle che intervengono in materie non rientranti nella legislazione esclusiva dello Stato quando lo richiede la tutela dell’ “unità giuridica o economica della Repubblica” o la “tutela dell’interesse nazionale”. Anche in questo caso vi è un passaggio al Senato del testo normativo, ma questa volta senza necessità che sia raggiunto un determinato quorum per la richiesta. L’esame dev’essere svolto nel termine di dieci giorni dalla trasmissione della legge  e – ulteriore differenza rispetto alla procedura vista prima- “la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti”.

Un procedimento rafforzato è stabilito anche per le leggi di cui all’art. 81, ovvero le leggi di bilancio, le quali sono esaminate dai senatori, che possono anche avanzare proposte di modifica entro quindici giorni dalla trasmissione.

In conclusione si può osservare che il legislatore ha sicuramente stravolto la brevità e la semplicità dell’originale formulazione dell’art. 70 con l’obiettivo (raggiunto?) di concentrare il potere legislativo nelle mani di un solo ramo del Parlamento, e, nello stesso tempo, di non perdere sul terreno delle garanzie (ecco perché la previsione di subprocedimenti). Per quanto nobile sia lo scopo, resta il dubbio dell’applicazione pratica che della norma ne sarà fatta, così che non ci resta che aspettare l’esito del referendum costituzionale.