Transfer Princing in Dogana: sulla scia della semplificazione

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Determinare il valore delle merci in dogana – scambiate tra società correlate – diventa più facile, grazie alle modifiche apportate alla normativa di settore dal nuovo Codice Doganale dell’Unione Europea (CDU), il Regolamento UE nr. 952/2013 del 9 ottobre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, in vigore dallo scorso 1° maggio. Tra le novità più importanti del nuovo CDU vi è, infatti, un complessivo ripensamento della disciplina del transfer pricing in dogana, ovvero del set di regole contabili che consentono di rettificare il valore commerciale di un’operazione intercorsa tra due società avvinte da una relazione di controllo o collegamento. Si tratta di una disciplina strategica nel campo della contrasto alle frodi doganali, favorendo la rideterminazione a valore cd. “normale” da parte dell’Autorità doganale dell’importo artatamente modificato in una certa transazione, ad esempio per incidere sull’aliquota daziaria (e, una volta che la merce sarà immessa in consumo sul territorio doganale comunitario, anche sull’aliquota IVA) applicabile al caso di specie, o per spostare componenti di reddito in regimi fiscali di favore.

Il quadro di riferimento internazionale
La normativa internazionale di riferimento sul valore della merce in dogana è contenuto nell’articolo VII del General Agreement on Tariff and Trade (GATT), che individua sei metodi, alternativi fra loro, per determinare il valore normale delle merci in dogana, ossia: il metodo della transazione, il metodo del valore di merci identiche, il metodo del valore di merci similari, il metodo deduttivo, il metodo del valore calcolato o ricostruito e il metodo del valore determinato conformemente ai dati disponibili nella UE. Tra essi il metodo maggiormente invalso è quello del valore di transazione basato sul prezzo pagato o da pagare, previo aggiustamento degli elementi da addizionare e/o sottrarre.

Il problema da risolvere: la flessibilità
Nella vigenza del vecchio codice doganale, il valore della merche dichiarata in dogana poteva essere determinato unicamente in base ai sei metodi indicati dal GATT e recepiti dall’ordinamento europeo. Evidentemente una rigida classificazione di tali metodologie mal si conciliava con quelle situazioni (ricorrenti) in cui è necessaria l’applicazione di una clausola di flessibilità, a fronte di valutazioni estremamente tecniche o incerte (si pensi al caso delle royalties o di rettifiche operate sulla base di un’aspettativa di profitto poi disattesa dal bilancio). In tali casi l’importatore o esportatore poteva ricorrere, alternativamente a due soluzioni: o presentare una “dichiarazione incompleta”, che consente la presentazione di bollette doganali di import o export mancanti di alcune indicazioni e/o non corredate da tutti i documenti necessari, o richiedere alle autorità doganali l’utilizzo del criterio della “forfettizzazione”, molto meno oneroso dal punto di vista sia dei costi amministrativi sia operativo, evitando di rinviare ad un momento successivo l’indicazione di dati e documenti commerciali.

La “forfettizzazione” del valore della merce in dogana, fino allo scorso 30 aprile, richiedeva tuttavia la compresenza di quattro requisiti: la dimostrazione che l’espletamento della procedura della dichiarazione incompleta rappresenta un costo amministrativo sproporzionato rispetto al caso concreto; il ricorso all’applicazione dei cinque metodi indicati dal GATT, alternativi al metodo di transazione, appare inadeguato; che vi sono valide ragioni per ritenere che l’importo dei dazi non sarà inferiore a quello che sarebbe richiesto in assenza di autorizzazione; non vi è distorsione della concorrenza.

Cosa è cambiato dal 1° maggio 2016
Un ricorso al metodo della “forfettizzazione” così strutturato è evidentemente incompatibile con ragioni di celerità ed efficienze delle operazioni doganali. Il nuovo CDU, agli articoli 69 e seguenti, interviene proprio su questo punto: eleva il criterio in parola a criterio ordinario di transfer pricing (articolo 73 CDU), eliminando la sua residualità rispetto alle altre cinque metodologie internazionali previste dal GATT, che divengono “secondarie” (articolo 74, paragrafo 2, CDU). In pratica, per ricorrere al criterio della “forfettizzazione” denominato dal Legislatore europeo, metodo della “semplificazione”, occorrerà molto più semplicemente provare: che, alla data dell’importazione, gli importi inclusi nel valore in dogana basati sul metodo del valore di transazione e gli importi relativi agli aggiustamenti, non sono quantificabili; congiuntamente, che l’applicazione del procedimento della dichiarazione incompleta comporta un costo amministrativo sproporzionato.
In altri termini: scompare il requisito del preliminare ricorso ai metodi tradizionali di transfer pricing, sopravvivendo una predilezione per il metodo della transazione, comunque bypassabile da una determinazione semplificata del valore della merce, nel caso di operazioni doganali complesse di difficile semplificazione.

Un parallelo non perfetto con la fiscalità diretta
È bene evidenziare che, secondo il caso di studio 14.1 del World Customs Organization, la documentazione di transfer pricing predisposta secondo i principi OCSE ai fini anti-evasione può essere utile ai fini del controllo in dogana. Tra gli aspetti di maggior rilevanza, richiamati nell’ action plan dell’OCSE nel cd. Progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), vi sono l’analisi funzionale e l’analisi di comparabilità, che deve essere focalizzata su mercati in cui sono commercializzati beni simili. A tal fine, riconosce il WTO, la documentazione approntata ai fini della tassazione societaria (ovvero il master-file, il country-file ed il country-by-country reporting), può rilevare anche ai fini del valore da attribuire alle merci in dogana. Il valore determinato ai fini delle imposte sui redditi, non è tuttavia completamente utilizzabile in campo doganale: le rettifiche ai prezzi di trasferimento applicate ai fini della fiscalità diretta possono avere, infatti, sia effetto retroattivo, potendo essere riferite a prezzi di trasferimento applicati nel passato, che prospettico, cioè possono essere riferite ai prezzi da applicare in futuro. Ai fini doganali, al contrario, le rettifiche possono avere solo valenza pro-futuro, potendo nutrire effetti sul passato solo rettifiche effettuate in casi particolari di errori od omissioni ed applicazione della dichiarazione incompleta.

Sul sentiero della semplificazione
Il metodo della “semplificazione” promosso dal novello codice comunitario è coerente ad un’altra serie di importanti semplificazioni approntate, in particolare, a favore dei soggetti rivestiti dello status di operatore economico autorizzato (AEO) per i quali sarà possibile far ricorso, oltre all’importante procedura qui rassegnata, anche all’istituto dello sdoganamento centralizzato (art. 179 CDU), che consentirà di sdoganare le merci con una procedura centralizzata (ovvero dichiarando l’importazione direttamente all’ufficio doganale competente sul luogo dove egli è stabilito). Un passo importante verso un’unione doganale europea con sempre più appeal e sempre meno appigli.