Trattato di amicizia e commercio tra Giappone ed Italia

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Art. 16
Ove i capi della dogana giapponese non siano soddisfatti della valutazione data da negozianti
 a qualcuna delle loro merci, i detti ufficiali potranno stimarne il prezzo, ed offrire di comprare
al valore così fissato. Se il proprietario rifiuta l’offerta che gli vien fatta, dovrà’ pagare agli ufficiali
della dogana i diritti proporzionali alla detta stima.
Se al contrario l’offerta fosse accettata, il prezzo proposto sarebbe immediatamente
pagato al negoziante senza sconto o ribasso  alcuno.

Art. 17
Se un bastimento italiano avessse a naufragare,o ad essere gettato sulla costa dell’Impero del Giappone
o se fosse nella necessita’ di cercare un rifugio in qualche porto del territorio imperiale,le autorità’
giapponesi competenti,avuta cognizione del fatto, daranno immediatamente a quel bastimento tutta la possibile
assistenza.
Le persone a bordo saranno tratta con benevolenza e qualora fosse necessario, si darebbero i mezzi per recarsi al più’
vicino Consolato italiano.

Art.18
Tutte le forniture per uso de bastimenti da guerra italiani potranno essere sbarcate a Kanazawa,
 a Hakodate a Nagasaki, e messe in magazzino a terra, sotto la custodia di impiegati italiani, senza pagamento
di alcuna tassa. Ma se qualcuna di dette forniture fosse venduta a de Giapponesi o a degli esteri,
l’acquirente pagherà’ alle autorità’
giapponesi l’ammontare dei diritti che sarebbero ad essa fornitura applicabili

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