Trattato di amicizia e commercio tra Giappone ed Italia

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art 13
Gli italiani che avranno importato delle mercanzie in uno dei porti aperti del Giappone e che avranno pagato i diritti fissati,potranno ottenere da capi della dogana giapponese un certificato constatante i fatti pagamenti, ed avranno facoltà’ di riesportare le dette mercanzie e di sbarcarle in uno degli altri porti aperti del Giappone senza pagare diritti addizionali di sorta alcuna.

art. 14

tutte le mercanzie importate da italiani in uno de’ porti aperti dal Giappone e che avranno pagato i diritti fissati nel presente Trattao, potranno essere trasportate da Giaponesei in ogni parte dell’Impero, senza aver da pagare tasse o diritti di transito, o d’altra qualsiasi natura.

art. 15
Ogni sorta di moneta estera avrà’ corsi al Giappone e passera’ peli valore del suo peso, paragonato a quello della moneta giapponese analoga.
Gli Italiani ed i giapponesi potranno liberamente fare uso di moneta estera o giapponese ne pagamenti che avranno a fare reciprocamente.
La moneta di ogni specie , fatta eccezione di quella giapponese di rame,potrà’ essere esportata dal Giappone, del pari che l’oro e l’argento esteri non monetati

continua……