Trattato di amicizia e di commercio tra Italia e Giappone‏‎

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Art.3
le città’ e i porti di Kanazawa , Nagasaki ed Hakodate, saranno aperti al commercio ed ai sudditi italiani dal giorno in cui il presente trattato avra’ vigore.
Gli italiani potranno risiedere permanentemente nelle dette città’ e porti, avranno il diritto di prendervi terreni in affitto, comprarvi delle case e potranno fabbricarvi abitazioni e magazzini.Ma non vi potra’ sorgere alcuna fortificazione o posto fortificato militare sotto il pretesto di magazzino o abitazione ed affine di assicurarsi che questa clausola e’ fedelmente eseguita, le autorità’ giapponesi competenti avranno il diritto di visitare di tempo in tempo ogni costruzione che si eseguisca, si cangi o si ripari.il sito che gli italiani occuperanno e sul quale potranno edificare le loro case sara’ determinato dal CONSOLE Italiano,d’accordo con le autorità’ locali del luogo e questo sara’ pure quanto a Regolamenti del porto. E se il Console e le autorita’ locali non potranno mettersi d’accordo sul soggetto, la questione sara’ sottomessa all’agente diplomatico italiano ed al Governo giapponese.
Attorno a luoghi di residenza degli italiani , non saranno ne costruiti ne posti della autorità’ giapponesi muri,sbarre o chiusure ne ostacoli di sorta che possano imbarazzare la libera entrata ed uscita de detti luoghi.Gli Italiani potranno circolare liberamente nello spazio compreso ne limiti qui sotto indicati:
Da Kanagawa sino al fiume LOGO (che sbocca nella baia di <Yeddo fra Kawasaki e Sinagawa) ed in ogni altra direzione sino alla distanza di dieci Ri.
Da Hakodate sino alla distanza di dieci Ri ogni direzione Queste distanze saranno misurate a terra partendo da Gojosio, o casa comunale di ogniuno dei porti summenzionati. Il Ri equivale a 3910 metri.
A Nagasaki potranno girare liberamente per tutto il dominio imperiale circostante.

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