La globalizzazione sedata. Il silenzioso dualismo tra l’Unione Europea ed il diritto internazionale

551

In una società per azioni, i diritti e i doveri appartengono agli azionisti. In un’assemblea di condominio ai condòmini. Nelle Organizzazioni internazionali e nel diritto inter-nazionale alle nazioni. Finora tutto chiaro. Se aggiungiamo però che oggi esiste un mercato globale, il cui funzionamento è assicurato dal diritto internazionale, emerge inevitabilmente un dubbio: cos’è l’Unione Europea? A tale domanda preferiamo sottrarci, forse perché ci obbligherebbe ad ammettere che il mondo in cui la Comunità Europea era stata concepita non esiste più e il nuovo mondo – quello del mercato globale, quello della Cina e dell’India – vive una storia propria, è saldamente ancorato alla categoria di Nazione ed è essenzialmente indifferente a quanto deciso in passato a Roma, a Maastricht o a Ventotene. 

Saremo dunque condannati a non capire la globalizzazione fino a quando non sceglieremo di guardare ad essa con le categorie che essa stessa si è data e ci ha dato. “[L’Italia] rischia di fare tutte le scelte sbagliate: per incomprensione di ciò che succede” (R. Ruggiero, 1996). Il fatto è che la rivoluzione di questa era globale non viene dal commercio (si pensi agli antichi mercati popolati da greci, egiziani, siriani, fenici) ma dal diritto, cioè dal trattato che istituì l’Organizzazione Mondiale del Commercio (1994). Il nuovo quadro è bene sintetizzato dal giudice costituzionale, prof. Sabino Cassese (“Oltre lo Stato”, Laterza, 2006): “Fino a un ventennio fa, si poteva a ragione notare l’inadeguatezza del diritto relative alle organizzazioni internazionali .. Ma .. nell’ultimo quarto di secolo l’ordine giuridico globale ha fatto passi da gigante, per cui il diritto gioca in esso un ruolo determinante … Al centro del sistema vi è l’OMC. Attraverso il commercio, questo finisce per regolare – o, meglio, finisce per prestare la sua forza regolatoria – ad autorità diverse, per l’applicazione di regole che riguardano i settori più disparati, dall’ambiente all’agricoltura, alla fauna, alla salute, alla sicurezza alimentare”. 

La globalizzazione è dunque anzitutto globalizzazione giuridica e alle sue sfide si può reagire soltanto attraverso le norme OMC. Queste ultime peraltro non esauriscono in sé la disciplina del mercato globale – come forse piacerebbe invece agli amanti dei sistemi di civil law – ma si pongono in una relazione di armonia generale, ispirata alla ragionevolezza, con le altre Organizzazioni Internazionali. L’impianto della globalizzazione è di tipo common law e quindi le divergenze (finora oltre 350 casi di contenzioso) tra i Membri sono risolte dai giudici di Ginevra grazie al rapido e raffinato sistema giudiziario di cui, grazie all’OMC, il quadro giuridico internazionale è dotato (altro che “guerre commerciali”!). 

Se l’OMC è ‘centrale’, ci si deve chiedere, perché in Italia c’è una pressoché totale noncuranza delle sue norme? Per svelare l’arcano, occorre considerare che la Corte di Giustizia delle Comunità Europee dichiara, da anni, che le regole OMC non hanno valore (“gli accordi OMC non figurano in linea di principio tra le normative alla luce delle quali la Corte controlla la legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie”, C-377/02). E’ asserendo l’irrilevanza del diritto OMC – e delle altre norme internazionali – che l’UE silenziosamente svia l’attenzione dall’oggettivo dualismo tra i trattati comunitari ed il diritto internazionale. Ed è così che, dal 1995, la Commissione Europea continua a presentarsi a Bruxelles, nei confronti degli Stati membri, come l’unica Organizzazione Internazionale rilevante al mondo (e, ad esempio, come il grande custode della concorrenza), e a Ginevra, nei confronti del resto del mondo e delle altre Organizzazioni Internazionali, come ‘lo’ Stato europeo (che, se del caso, difende i propri sussidi contro i richiami al libero mercato dei paesi in via di sviluppo). Secondo Bruxelles, le norme internazionali rilevano solo se assumono la forma di atti comunitari, come tali sottoposti ai trattati UE. E’ attraverso questo schema – della comunitarizzazione del diritto internazionale – che l’Unione Europea erige il muro che la sottrae, e che ci sottrae, al vento del cambiamento globale. 

Si tratta però di uno schema che gli italiani avrebbero l’obbligo di osservare con spirito critico, soprattutto se si considera la diretta relazione che con il diritto internazionale i padri costituenti vollero dare all’ordinamento italiano, fissandola nei princìpi fondamentali e inviolabili della Costituzione. Sottoposto ad esame, lo schema risulterà probabilmente “inaccettabile”, come lo considerava già nel 1997 l’attuale giudice costituzionale, Giuseppe Tesauro.

Il problema c’è ed è grande. Non servono gli espedienti diplomatici volti a rinviarlo (nell’incertezza, il trattato di Marrakech fu sottoscritto sia dall’UE sia dai singoli Stati)., non serve eluderlo (così Cassese, nel suo “Oltre lo Stato”: “Dall’esame qui fatto sono esclusi gli organismi ‘regionali’, come l’Unione Europea, che evolvono in poteri pubblici comparabili agli Stati, anche se da essi diversi”). Serve invece affrontarlo, con serenità: quello che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo chiama farfalla. 

 

Dario Ciccarelli (dirigente del Ministero del Commercio Internazionale, dal 2003 al 2007 membro della Delegazione Permanente dell’Italia presso l’Organizzazione Mondiale del Commercio)

* articolo tratto dall’intervento dell’autore al Seminario  internazionale “Innovazione amministrativa, contesto internazionale e crescita”( Università di Bologna, 15 gennaio 2008, Ricerca Giannini – Formez II Fase). Le opinioni espresse sono strettamente personali