Fedeltà e eredità, i nodi del maxiemendamento

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Stralcio dell’articolo 5 con la stepchild adoption, limature agli articoli 2 e 3 per differenziare meglio unioni civili e matrimonio. Sono questi i punti su cui c’è accordo nella maggioranza, nella quale però c’è ancora aperto un confronto su altri aspetti, che dovranno essere sciolti prima che il governo presenti il maxiemendamento su cui chiedere la fiducia. Fra tali nodi il tema della “fedeltà” delle coppie gay e il regime dell’eredità.

STEPCHILD ADOPTION: l’articolo 5 verrà stralciato e domani il governo annuncerà in Senato l’intenzione di affrontare in Parlamento una revisione organica della legge sulle adozioni (legge 184 del 1983), sia quelle legittimanti che quelle in casi particolari. In Parlamento sono già stati depositati 28 ddl su questa materia che riformano vari aspetti della legge.

NIENTE NULLITA’ – E’ la prima delle limature all’articolo 2. Vengono espunti dal ddl Cirinnà i riferimenti alle cause di nullità del matrimonio, tra le quali vi erano alcuni errori comici: per esempio il matrimonio è nullo se uno dei due coniugi scopre dopo le nozze che l’altro è omosessuale (art 122 comma 1), o che la donna è in uno “stato di gravidanza causato da persona diversa” dal marito (122,5). Le cause di nullità dell’unione, comprese quelle simili a quelle del matrimonio, vengono riscritte adattandole alla situazione di una coppia gay.

VIA “UNIONE NON CONSUMATA” – espunto un altro errore del ddl Cirinnà, all’articolo 6 con l’estensione pura e semplice alle unioni civili delle norme sullo scioglimento del matrimonio: tra esse c’è lo scioglimento per “mancata consumazione”.

COGNOME DELL’UNIONE: “le parti – afferma il ddl all’art 2 – possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso”. I centristi contestano questa norma, chiedendo che ognuno dei due partner mantenga solo il proprio cognome.

OBBLIGO DI FEDELTA’: l’articolo 3 del ddl stabilisce che con la costituzione dell’unione civile “le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri” tra i quali “l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione”. Proprio “l’obbligo di fedeltà” è contestato dai centristi, perché esso è un elemento costitutivo del matrimonio.

PARTNER=CONIUGE: un comma dell’articolo 3 è contestato da tutto il fronte cattolico: “Le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole ‘coniuge’, ‘coniugi’ o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile”. Non solo l’equiparazione con il matrimonio è fortissima, ma farebbe rivivere la stepchild adoption.

EREDITA’: è la parte che danneggia il minore. Oggi il figlio di uno dei due partner della coppia omosessuale, in caso di morte del genitore, erediterebbe tutto. Il ddl Cirinnà introduce per le unioni il regime successorio valido per il matrimonio, e quindi la metà dell’eredità andrebbe al partner dell’unione. I critici osservano che la “legittima” del 50% al coniuge ha senso perché esso è anche il genitore del figlio, mentre nelle unioni non sarebbe così. Inoltre il partner di una unione civile è patrimonialmente un soggetto più forte del figlio.
   

Stralcio dell’articolo 5 con la stepchild adoption, limature agli articoli 2 e 3 per differenziare meglio unioni civili e matrimonio. Sono questi i punti su cui c’è accordo nella maggioranza, nella quale però c’è ancora aperto un confronto su altri aspetti, che dovranno essere sciolti prima che il governo presenti il maxiemendamento su cui chiedere la fiducia. Fra tali nodi il tema della “fedeltà” delle coppie gay e il regime dell’eredità.

STEPCHILD ADOPTION: l’articolo 5 verrà stralciato e domani il governo annuncerà in Senato l’intenzione di affrontare in Parlamento una revisione organica della legge sulle adozioni (legge 184 del 1983), sia quelle legittimanti che quelle in casi particolari. In Parlamento sono già stati depositati 28 ddl su questa materia che riformano vari aspetti della legge.

NIENTE NULLITA’ – E’ la prima delle limature all’articolo 2. Vengono espunti dal ddl Cirinnà i riferimenti alle cause di nullità del matrimonio, tra le quali vi erano alcuni errori comici: per esempio il matrimonio è nullo se uno dei due coniugi scopre dopo le nozze che l’altro è omosessuale (art 122 comma 1), o che la donna è in uno “stato di gravidanza causato da persona diversa” dal marito (122,5). Le cause di nullità dell’unione, comprese quelle simili a quelle del matrimonio, vengono riscritte adattandole alla situazione di una coppia gay.

VIA “UNIONE NON CONSUMATA” – espunto un altro errore del ddl Cirinnà, all’articolo 6 con l’estensione pura e semplice alle unioni civili delle norme sullo scioglimento del matrimonio: tra esse c’è lo scioglimento per “mancata consumazione”.

COGNOME DELL’UNIONE: “le parti – afferma il ddl all’art 2 – possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso”. I centristi contestano questa norma, chiedendo che ognuno dei due partner mantenga solo il proprio cognome.

OBBLIGO DI FEDELTA’: l’articolo 3 del ddl stabilisce che con la costituzione dell’unione civile “le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri” tra i quali “l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione”. Proprio “l’obbligo di fedeltà” è contestato dai centristi, perché esso è un elemento costitutivo del matrimonio.

PARTNER=CONIUGE: un comma dell’articolo 3 è contestato da tutto il fronte cattolico: “Le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole ‘coniuge’, ‘coniugi’ o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile”. Non solo l’equiparazione con il matrimonio è fortissima, ma farebbe rivivere la stepchild adoption.

EREDITA’: è la parte che danneggia il minore. Oggi il figlio di uno dei due partner della coppia omosessuale, in caso di morte del genitore, erediterebbe tutto. Il ddl Cirinnà introduce per le unioni il regime successorio valido per il matrimonio, e quindi la metà dell’eredità andrebbe al partner dell’unione. I critici osservano che la “legittima” del 50% al coniuge ha senso perché esso è anche il genitore del figlio, mentre nelle unioni non sarebbe così. Inoltre il partner di una unione civile è patrimonialmente un soggetto più forte del figlio.