Assunzioni beneficiari Supporto Formazione Lavoro: tutti gli esoneri per le aziende

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Il recentissimo report del Ministero del Lavoro sui risultati concreti del Supporto formazione lavoro hanno riportato una fotografia specifica dell’andamento della misura avviata a settembre. 

In poco meno di cinque mesi, sono state 11mila le assunzioni, da parte di aziende, dei beneficiari del Supporto formazione lavoro. 

Le aziende interessate ad assumere nuovo personale appena formato o che sta frequentando i percorsi di upskilling previsti possono usufruire di un preciso piano di esoneri. Di questo si parla ne L’incentivo del Lunedi a cura di Time Vision di questa settimana. 

La circolare INPS sugli esoneri contributivi

È l’Inps ad avere messo nero su bianco tutti gli esoneri contributivi previsti per le aziende che assumono i beneficiari del Supporto formazione lavoro. La circolare in questione è del 29 dicembre scorso. Nel documento, l’INPS fornisce una vera e propria guida utile alle aziende che vogliono procedere alle assunzioni beneficiari ADI e SFL.

Partiamo dal primo punto fermo, e cioè che tutte le aziende del settore privato possono procedere alle assunzioni dei beneficiari di misure di inclusione.

Gli elementi discriminanti sono due:

  • la tipologia di contratto di lavoro
  • la quantificazione e la durata dell’esonero

Su quali contratti di lavoro si applicano gli esoneri contributivi per le assunzioni dei beneficiari del Supporto formazione lavoro

Su quali contratti di lavoro si applicano gli esoneri per le assunzioni di beneficiari ADI e SFL?

  • contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale
  • contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale
  • apprendistato

L’agevolazione in oggetto, in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, compreso il contratto di apprendistato, è pari all’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, per la durata di dodici mesi.

Per i contratti a tempo determinato l’esonero è riconosciuto, per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di dodici mesi e, comunque, non oltre la durata del rapporto di lavoro, nella misura del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua. 

Maggiori dettagli qui: https://supportoformazionelavoro.it/