Sergio Mattarella promulga la legge sulla concorrenza, elemento fondamentale per i finanziamenti del Pnrr, ma invia una lettera ai presidenti delle Camere e alla presidente del Consiglio per chiedere nuove norme sull’articolo 11 della legge che riguarda gli ambulanti. Come aveva fatto gia’ il 24 febbraio 2023, quando aveva chiesto modifiche al ddl milleproroghe per la parte riguardante i balneari, ora il presidente della Repubblica ritiene “indispensabili” nuove norme che “a breve” intervengano a modificare l’articolo 11 del ddl concorrenza approvato a dicembre, ritenendo eccessivamente lunghe le proroghe per le concessioni gia’ in essere dei commercianti ambulanti.
“Mi e’ stata sottoposta per la promulgazione la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. Il provvedimento rappresenta uno dei traguardi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da conseguire entro il quarto trimestre del 2023 e pertanto, al fine di adempiere all’impegno assunto in sede europea, e’ necessario procedere con sollecitudine alla promulgazione”, scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella lettera inviata oggi ai presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, e al presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, dopo la firma della norma avvenuta il 30 dicembre scorso. “Ritengo, tuttavia, doveroso richiamare l’attenzione del Governo e del Parlamento sull’articolo 11 della legge, in materia di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche, che, oltre a disciplinare le modalita’ di rilascio delle nuove concessioni, introduce l’ennesima proroga automatica delle concessioni in essere, per un periodo estremamente lungo, in modo che appare incompatibile con i principi piu’ volte ribaditi dalla Corte di Giustizia, dalla Corte costituzionale, dalla giurisprudenza amministrativa e dall’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato in materia di apertura al mercato dei servizi. Inoltre, i criteri generali per il rilascio di nuove concessioni, secondo quanto affermato anche dall’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato, appaiono restrittivi della concorrenza in entrata e favoriscono, in contrasto con le regole europee, i concessionari uscenti”, si legge ancora nella lettera.
La disciplina in esame presenta evidenti analogie con quella delle concessioni demaniali marittime, introdotta con la legge di conversione del decreto legge 29 dicembre 2022, n.198, recante ‘Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi’, oggetto di una mia precedente lettera del 24 febbraio 2023, inviata ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, ove evidenziavo i profili di contrasto di quella disciplina con il diritto europeo e, quindi, con il dettato costituzionale – scrive Mattarella – della legge ora in esame suscitano analoghe, rilevanti perplessita’ di ordine costituzionale le disposizioni del richiamato articolo 11 che intervengono sulle concessioni in essere e ne dispongono proroghe a vario titolo. Si prevede infatti che continuino ad avere efficacia fino al termine previsto nel relativo titolo, non solo – com’e’ logico – le concessioni assegnate con procedure selettive, ma anche le concessioni gia’ riassegnate ai sensi dell’articolo 181, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il predetto comma 4-bis ha disposto, a suo tempo, il rinnovo per la durata di dodici anni per le concessioni in scadenza al 31 dicembre 2020, mentre il comma 4-ter ha previsto la facolta’ delle regioni di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione, ove necessario, agli operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all’esito dei procedimenti stessi, non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione”.
“L’articolo 11 della legge in esame prevede, per i procedimenti di rinnovo dei titoli concessori individuati dal comma 4-bis non ancora conclusi anche per inerzia dei Comuni, un ulteriore termine di sei mesi, con applicazione, in sede di rinnovo, del termine di dodici anni di durata previsto dal comma 4-bis. Qualora l’amministrazione non concluda il procedimento in tale ulteriore termine di sei mesi, il titolo concessorio e’ rinnovato automaticamente, salva la rinuncia dell’avente titolo”, continua la missiva. “Infine, con una disposizione di cui non sono chiare la ratio e l’impatto, le concessioni non interessate dai procedimenti di rinnovo ai sensi del citato art. 181 sono automaticamente prorogate sino al 31 dicembre 2025, salva l’eventuale maggiore durata prevista nel titolo – si legge ancora – la disciplina del commercio su aree pubbliche, come affermato anche dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 291 del 2012, rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (cd. direttiva servizi). La direttiva e’ autoapplicativa, con la conseguente necessita’ della disapplicazione delle norme interne incompatibili, con l’obbligo di una procedura di selezione ‘qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attivita’ sia limitato per via della scarsita’ delle risorse naturali o delle capacita’ tecniche utilizzabili’, escludendo procedure di rinnovo automatico. La necessita’ di disapplicare le norme interne in contrasto con tale obbligo e’ stata ribadita di recente, con riferimento alla disciplina delle concessioni demaniali marittime, dal TAR Lazio, con sentenza n. 19051 del 15 dicembre 2023, e dalla Corte di Giustizia, con sentenza del 20 aprile 2023”.