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Assunzioni di giovani Neet, Inps e ministero correggono il tiro: la nuova procedura da seguire

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L’Inps ed il ministero del Lavoro, con una decisione concorde, alla luce di una serie di chiarimenti richiesti dagli addetti ai lavori, si sono resi conto dell’abbaglio preso con tale interpretazione e con il messaggio dell’Istituto n. 2923 del 10 agosto 2023, hanno provveduto a cambiare indirizzo, osservando che:
a La riduzione dell’incentivo economico al 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali derivante da un cumulo di benefici deve essere intesa in senso soggettivo e non oggettivo e, di conseguenza, delimitata alle sole ipotesi che comportino un cumulo con altre misure che offrano un beneficio al datore di lavoro che ha assunto o sta per assumere un dipendente;
b di conseguenza, la riduzione del beneficio al 20% della retribuzione imponibile non riguarda le ipotesi nei quali si procede allo sgravio contributivo da “cuneo fiscale” per la quota contributiva a carico dei lavoratori.
La nota dell’Istituto si pone la questione di quei datori di lavoro che, fidandosi della interpretazione fornita con la circolare n. 68, hanno già presentato l’istanza telematica: nessun problema, in quanto i soggetti interessati possono procedere all’annullamento della domanda, selezionando, nella procedura il tasto “Rinuncia” e presentando, successivamente, una nuova istanza, ove va valorizzata l’opzione dell’utilizzo “in via esclusiva” dell’incentivo economico.
Le domande già presentate
La nota dell’Istituto si pone la questione di quei datori di lavoro che, fidandosi della interpretazione fornita con la circolare n. 68, hanno già presentato l’istanza telematica: nessun problema, in quanto i soggetti interessati possono procedere all’annullamento della domanda, selezionando, nella procedura il tasto “Rinuncia” e presentando, successivamente, una nuova istanza, ove va valorizzata l’opzione dell’utilizzo “in via esclusiva” dell’incentivo economico.
Le nuove indicazioni procedurali
a Le domande pervenute in via telematica (paragrafo 10 della circolare n. 68) entro il 15 agosto (15 giorni dalla pubblicazione del modulo telematico, cosa avvenuta il 31 luglio), saranno oggetto di un’unica elaborazione cumulativa posticipata, che sarà effettuata nel mese di settembre;
b le sole istanze relative alle assunzioni a tempo indeterminato (anche con rapporto di apprendistato professionalizzante), avvenute tra il 1° giugno ed il 29 luglio, pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica online, saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione;
c le istanze relative alle assunzioni effettuate dal 31 luglio, saranno elaborate secondo il criterio generale che è quello dell’ordine cronologico di presentazione delle domande;
d fino alla data della elaborazione cumulativa posticipata, le istanze ricevute dall’Istituto saranno contrassegnate con la parola “Aperta” e potranno essere annullate dallo stesso datore di lavoro. Qualora quest’ultimo volesse modificarne il contenuto, dovrà annullare la propria domanda e presentarne una nuova;
e Unitamente alla elaborazione cumulativa posticipata, verrà resa disponibile la funzionalità di inoltro della domanda di conferma per la definitiva ammissione all’incentivo.
(fonte: Ipsoa)