La Legge Gelli-Bianco, identificata come legge n. 24/2017, ha apportato rilevanti modifiche riguardanti l’assicurazione medici. Queste novità si applicano sia alle strutture sanitarie che ai medici e agli operatori sanitari, in relazione alla responsabilità civile legata alle loro azioni.
La legge Gelli ha stabilito l’obbligo dell’assicurazione, ma non ne ha fatto un requisito irrinunciabile. Ha lasciato alle strutture sanitarie la libertà di decidere tra assicurarsi o adottare misure equivalenti, senza punizioni per l’omissione di una scelta. Invece, per quanto riguarda le professioni sanitarie, la legge segue linee guida preesistenti.
L’obbligo dell’assicurazione ai sensi della Legge Gelli
La Legge Gelli-Bianco stabilisce l’obbligo assicurativo per diverse categorie di soggetti:
- Le strutture sanitarie pubbliche e private devono avere un’assicurazione o adottare misure equivalenti. L’assicurazione rimane facoltativa per loro.
- I professionisti sanitari che esercitano come liberi professionisti devono essere assicurati per la responsabilità civile e le azioni recuperatorie (cioè una assicurazione rc professionale che copre sia colpa lieve che colpa grave).
- I medici dipendenti hanno l’obbligo assicurativo solo per il rischio di rivalsa (cioè una sola assicurazione di colpa grave).
La Legge non specifica il contenuto della polizza assicurativa, ma introduce l’operatività temporale retroattiva. Questo significa che l’assicurazione deve coprire eventi dannosi avvenuti nei 10 anni precedenti la decorrenza del contratto ma che hanno generato le richieste danni nel periodo di validità del contratto.
Quali possono essere i problemi che il professionista incontra nella scelta dell’assicurazione medici? Dipendono tutti dal meccanismo con cui funzionano questi tipi di polizze (che non si usa nelle altre assicurazioni, come auto, casa o infortuni): il claims made.
Il claims made nell’assicurazione medici
Siccome i medici e i professionisti in generale possono causare dei danni che si manifestano anche molto tempo dopo l’evento, le polizze rc professionali non possono funzionare come le altre, per esempio le polizze rc auto. Queste ultime funzionano con il meccanismo che si chiama loss occurence. Cioè basta che quando io ho avuto l ‘incidente la polizza fosse attiva.
Invece, le polizze per medici coprono i reclami che vengono fatti relativi ad eventi occorsi non solo quando la polizza è attiva, ma anche prima, nel periodo di retroattività previsto. Ma attenzione: una volta che la polizza è scaduta, non copre più.
Quindi, se il medico lavora per tutto il 2023 ed ha la sua polizza, se nel 2024 riceve una richiesta danni per qualcosa accaduto nel 2023 e la polizza è scaduta, lui non è più coperto, anche se la polizza era attiva al momento dell’evento. Questo meccanismo ha una serie di conseguenze e problemi che possono vanificare l’efficacia della polizza del medico. Vediamoli insieme.
Assicurare l’attività che si svolge e che si è svolta in passato
Nelle assicurazioni per i medici, che seguono il principio del claims made, è importante comprendere che non basta coprire solo l’attività attuale, ma anche quella passata. Questo significa che è necessario assicurare anche ciò che è stato fatto in passato, anche se si aveva una polizza precedente. Ad esempio, se un odontoiatra smette di praticare la chirurgia implantare, non può tralasciare di coprire tale attività nella propria assicurazione negli anni successivi.
Avere la giusta retroattività
Nell’assicurazione per i medici, è fondamentale che la copertura assicurativa includa anche gli anni precedenti, grazie a una retroattività. Ad esempio, un medico in formazione specialistica deve garantire la retroattività anche per le attività svolte prima dell’inizio della specializzazione. Un medico che viene assunto da un ospedale non solo deve assicurare l’attività che svolgerà nell’ospedale, ma anche quella svolta prima.
Scegliere l’rc professionale o la colpa grave
L’assicurazione per i medici può essere circoscritta esclusivamente alla polizza colpa grave, ma questa opzione è valida soltanto per coloro che sono impiegati come dipendenti (o specializzandi) senza coinvolgimento in pratiche intramoenia o extramoenia nel periodo della sottoscrizione assicurativa e nei 10 anni antecedenti. Nei contesti diversi da quelli menzionati risulta, invece, necessaria una copertura assicurativa per colpa lieve, cioè una rc professionale, che coprirà sia la colpa grave che la colpa lieve.
Quindi, se un medico svolge attività in libera professione (per esempio ginecologo) e poi viene assunto dall’ospedale, è ovvio che sarà tentato di stipulare una sola colpa grave (che costa meno di 400 euro, contro una rc professionale che costa qualche migliaio di euro), ma non potrà, perché lui potrà avere ancora richieste danni per eventi accaduti in passato.
Abbiamo chiarito, quindi, i motivi più frequenti per cui i medici possono avere una copertura assicurativa non adeguata, spesso dovuti ai cattivi consigli di consulenti assicurativi o associazioni di categoria.