Corte di Cassazione: è ammessa la ricostruzione del conto corrente sulla base dei soli “scalari”

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di Valentino Vecchi *
Con ordinanza n.10293 del 18.04.2023, la prima sezione civile della Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi sul tema, invero assai dibattuto, dell’onere della prova incombente sul correntista che agisca in ripetizione contro un istituto di credito.
Con tale pronuncia, la Cassazione – già diffusamente occupatasi in passato della frammentarietà della produzione documentale di tipo contabile (estratti conto) nei giudizi attivati sia dai correntisti che dalle banche – ha trattato una questione ancora poco affrontata in sede di legittimità.
In particolare, la Corte è stata chiamata ad esprimersi sulla validità, ovviamente sul piano probatorio, della ricostruzione contabile operata dal CTU sulla base unicamente degli “estratti scalari” del rapporto di conto corrente oggetto di causa, stante l’indisponibilità – perché non prodotte in giudizio dal correntista attore – delle “liste movimenti”, ovverosia dell’elenco analitico di tutte le operazioni annotate in conto (sia a debito che a credito con relativa causale).
Per meglio comprendere la questione, sembra opportuno chiarire che l’estratto conto di un rapporto di conto corrente bancario si compone di tre distinti documenti: a) la “lista movimenti”; b) l’“estratto scalare”,  vale a dire il riepilogo dei saldi giornalieri (esposti in sequenza cronologica in base alla “data valuta”) ottenuti sommando al saldo del giorno precedente lo sbilancio di tutte le operazioni registrate in accredito e in addebito il giorno seguente; c) il “prospetto di liquidazione delle competenze”, ossia il dettaglio della liquidazione delle competenze (interessi, commissioni e spese) operata dalla banca a fine trimestre.
Orbene, la questione posta all’attenzione della Corte concerne la validità giuridica della ricostruzione contabile operata dal CTU che, non disponendo dell’elenco analitico delle singole operazioni, ha svolto il proprio mandato sulla base dei soli “estratti scalari” e “prospetti di liquidazione delle competenze”.
Secondo la tesi della banca, l’assenza delle “liste movimenti” determinerebbe il mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sul correntista. Secondo il correntista, di contro, gli “estratti scalari” sarebbero idonei a dar prova delle movimentazioni del conto (ancorché, ovviamente, raggruppate per singola data valuta).
Esprimendosi sul punto, la Corte non ha escluso che la ricostruzione del conto corrente possa essere fatta sulla base dei soli “estratti scalari” laddove il giudice del merito ritenga ciò possibile. E’ dunque demandata al giudice la valutazione dell’idoneità dei predetti documenti contabili, valutazione che, in considerazione della rilevante componente tecnica che la contraddistingue, è di fatto operata mediante l’ausilio di una consulenza d’ufficio.
In buona sostanza la Corte, senza negare valenza probatoria alla ricostruzione effettuata sulla base dei soli scalari, né affermando che ciò sia in assoluto sempre possibile, ha demandato la decisione al giudice del merito e, quindi, al CTU; quest’ultimo chiamato a chiarire al giudice se sulla documentazione in atti possa essere o meno eseguita una ricostruzione scientificamente rigorosa della movimentazione del rapporto.
Rilevato quanto innanzi, assume indubbia importanza una questione consequenziale.
Si è detto che dagli “estratti scalari” non si può avere evidenza delle singole operazioni annotate in conto; dunque, non è possibile neppure avere contezza delle singole rimesse contabilizzate. Talché, laddove la banca eccepisca l’estinzione del diritto di ripetizione del correntista per decorso dei termini prescrizionali, il CTU eventualmente incaricato di verificare la natura delle singole rimesse annotate in conto si troverebbe nell’impossibilità di individuare le dette rimesse. Ne consegue che non sarebbe possibile esperire gli accertamenti usualmente richiesti dal Magistrato in tema di prescrizione.
Infine, l’ordinanza in commento va segnalata anche perché la Corte ha disapprovato l’operato del giudice del merito che, con “una motivazione inadeguata e carente, inferiore al c.d. minimo costituzionale”, non avrebbe tenuto conto “della necessità esposta nella c.t.u. di valutare gli effetti del ricalcolo anche per il periodo in cui, pure, la liceità delle clausole derivava dalla loro formalizzazione e liceità”.
La questione è interessante sia dal punto di vista giuridico processuale sia dal punto di vista tecnico.
Per quanto attiene al primo profilo, la Cassazione ha di fatto chiarito che il giudice non può discostarsi dalle risultanze contabili della consulenza tecnica senza illustrarne le ragioni.
Anche la questione tecnica merita approfondimento.
Il Tribunale di primo grado, con sentenza poi confermata dalla Corte territoriale, aveva condannato la banca a ripetere l’indebito quantificato alla data del 29.09.2006, dacché da quel momento il rapporto risulterebbe correttamente disciplinato.
In pratica, per gli ermellini i giudici del merito, ignorando quanto sul punto asserito dal CTU – che aveva correttamente elaborato anche il periodo successivo (ancorché applicando le condizioni da quel momento legittimamente convenute) – hanno commesso un grave ed evitabile errore, non considerando che il saldo del rapporto ricalcolato dal CTU alla data di sottoscrizione del contratto ritenuto valido era certamente diverso da quello contabilizzato in conto dalla banca. Dunque, gli interessi (ed eventualmente le commissioni di massimo scoperto) liquidati dalla banca a decorre dalla sottoscrizione del nuovo contratto validamente convenuto in corso di rapporto, pur se determinati applicando tassi (e aliquote) correttamente pattuiti tra le parti, risultavano certamente calcolati su saldi difformi da quelli reali: tali interessi (e eventuali CMS), dunque, incorporavano certamente una componente indebita. Detto in altri termini, il conto andava indubitabilmente rielaborato anche per il periodo successivo alla sottoscrizione del nuovo contratto acciocché potesse determinarsi l’ammontare complessivo delle competenze indebitamente liquidate dalla banca nell’intero corso del rapporto.

* dottore commercialista
esperto in contenzioso bancario
consulente tecnico del Tribunale
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