Dl bollette, meno soldi dal Governo contro il caro energia. Ma il bonus sociale è anche retroattivo

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Gli stanziamenti del governo contro il caro energia previsti dal nuovo decreto oggi all’esame del Cdm passano da 3.271 inizialmente ipotizzati a 3.044 milioni di euro: e’ quanto emerge da una nuova bozza del Dl Bollette che l’Ansa ha potuto visionare. Risultano essere minori i fondi per l’azzeramento degli oneri di sistema sulle bollette elettriche (1.915 milioni contro 2.080) e sulle bollette del gas (292 milioni contro 470). Rispetto alla precedente stesura del decreto, e’ stato inserito un fondo da 116 milioni per il bonus sociale su elettricita’ e gas.
Chi presenta la documentazione Isee in corso d’anno e ha diritto al bonus sociale per l’energia elettrica e il gas destinato ai cittadini economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute otterrà il beneficio anche per i mesi precedenti, dal 1° gennaio, ottenendo lo sconto nella prima bolletta successiva oppure, se non possibile, un rimborso delle somme extra versate entro tre mesi. E’ quanto si legge nella nuova bozza del decreto che torna oggi in Consiglio dei ministri, dopo l’approvazione della scorsa settimana, dove invece non compare il ‘decalage’ del taglio degli oneri di sistema in base all’Isee. Il bonus, si legge nel testo, ha l’obiettivo “di mantenere inalterata rispetto al trimestre precedente la spesa dei clienti agevolati corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici”. Rispetto alle precedenti versioni, per il III trimestre viene esplicitato il riferimento all’Isee per l’accesso alla misura: “Fermo il valore soglia dell’Isee previsto, per il primo trimestre 2022, in caso di ottenimento di una attestazione Isee resa nel corso dell’anno 2022 che permetta l’applicazione dei bonus sociali elettricità e gas, i bonus annuali riconosciuti agli aventi diritto decorrono dalla data del 1° gennaio 2022 o, se successiva, dalla data di cessazione del bonus relativo all’anno precedente. Le somme già fatturate eccedenti quelle dovute sulla base dell’applicazione del bonus sono oggetto di automatica compensazione. Tale compensazione deve essere effettuata nella prima fattura utile, ovvero, qualora questo non sia possibile, tramite automatico rimborso da eseguirsi entro tre mesi da tale fattura”.