Bonus per le Pmi energivore: come ottenere il credito d’imposta

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Pronte le istruzioni per permettere alle imprese a forte consumo di energia elettrica (cd.  imprese energivore) di ottenere il credito d’imposta previsto dal decreto Sostegni-ter, pari al  20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed  effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022. La risoluzione n. 13/E pubblicata oggi  istituisce infatti il codice tributo che potrà essere utilizzato dalle aziende in possesso dei  requisiti per accedere all’agevolazione, indicati nel decreto Mise del 21 dicembre 2017. 

Un credito d’imposta a sostegno dei consumi – L’articolo 15 del decreto Sostegni-ter (Dl. n.  4/2022) ha introdotto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore  di quelle imprese caratterizzate da un alto impatto dei costi energetici rispetto all’attività  svolta, per garantire loro una parziale compensazione degli extra costi sostenuti a causa  dell’eccezionale innalzamento del prezzo dell’energia. Il credito d’imposta, utilizzabile  esclusivamente in compensazione, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né  della base imponibile Irap ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i  medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. 

I requisiti per fruire del beneficio – Per poter accedere all’agevolazione è necessario che la  media dei costi per KWh della componente energia elettrica relativi all’ultimo trimestre  2021, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, sia superiore del 30% rispetto alla  media di quelli relativi all’ultimo trimestre del 2019. Alle imprese che soddisfano questo  requisito spetta un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente  energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2022. 

Il codice tributo – Il codice tributo da utilizzare per usufruire del credito d’imposta è “6960”.  Tale codice dovrà essere inserito nel modello F24 nella “sezione erario”, in corrispondenza  delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” oppure, nei casi in cui  l’esercente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a  debito versati”. Per utilizzare il credito in compensazione, il modello F24 deve essere  presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia  delle Entrate.