Emergenza Coronavirus e mercato cauzioni assicurative: un vademecum per mantenere la “serenità”

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di Salvatore Magliocca

Questo documento vuole essere un vademecum per mantenere “serenità” nel mercato delle cauzioni assicurative.

L’emergenza del COVID-19 sta mettendo a dura prova le imprese ed il sistema normativo italiano ai quali viene chiesto di dare prova di stabilità e tenuta a beneficio del complesso imprenditoriale nazionale ed internazionale.

In Italia, il mercato delle polizze cauzioni ha raccolto nel 2018 circa 520 Milioni di euro di premi; le garanzie fidejussorie sono poste a tutela dell’adempimento di obbligazioni contrattuali o di legge e, per questo, risultano fondamentali per il funzionamento dell’economia italiana.

Rallentare il rilascio delle cauzioni significherebbe bloccare la conclusione di contratti, autorizzazioni, licenze e, mai come in questo momento, potrebbe assestare un brutto colpo al sistema produttivo già messo a dura prova dall’emergenza.

I principali interrogativi sono:

A) Quali pericoli per il mercato cauzioni? E’ possibile escutere le fidejussioni in costanza di inadempimenti legati a ritardi per il blocco della circolazione delle persone determinato dal Covid-19?

B) come si sta regolando il mercato italiano degli assicuratori sotto questo punto di vista?

C) Come si stanno regolando le committenze pubbliche più importanti?

D) Come si stanno comportando le associazioni di categorie delle imprese italiane?

A) Non è possibile escutere le fidejussioni se i ritardi nell’adempimento delle obbligazioni dipendono (esclusivamente) dalla sospensione della circolazione delle persone per crisi da coronavirus. In caso di escussione, i clienti e gli assicuratori potranno eccepire l’impossibilità (temporanea) di adempimento legata a forza maggiore. Infatti, l’articolo 1256 C.C., al comma 2 dispone che “ … Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento …”.

B) Il mercato degli assicuratori del ramo 15 (cauzioni) non ha disposto alcuna interruzioni/sospensione delle attività di rilascio garanzie, né tan meno si riscontrano atteggiamenti difensivi da parte delle compagnie di assicurazioni. Questo conferma che:

– gli assicuratori continuano a dare supporto ai loro clienti ed al mercato, contribuendo a sostenere l’economia,

– il sistema normativo italiano contempera correttamente gli interessi delle parti tutelando le situazioni eccezionali;

C) Le committenze pubbliche stanno sospendendo i termini di adempimento al fine di non incorrere in comportamenti illogici od antigiuridici. In soccorso a tale atteggiamento, sovviene l’art. 107 del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016) il quale dispone che: “… In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto… 2. La sospensione può altresì essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse …”. L’emergenza italiana da Coronavirus dichiarata con i DPCM del 08/03/2020 e del 11/03/2020 rientra in queste previsioni di sospendibilità;

D) Le associazioni dei costruttori Italiani, in particolare, stanno sostanzialmente consigliando ai proprio aderenti comportamenti tesi a sollecitare le pubbliche amministrazioni a sospendere i termini di adempimento delle obbligazioni. Si veda per tutti il parere dell’ANCE (Associazione nazionale Costruttori Edili) https://www.anceaies.it/wp-content/uploads/2020/03/Aggiornamento-Indicazioni-operative.pdf.