Percettori Reddito di cittadinanza, via agli incentivi alle assunzioni

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Incentivi ai datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato (esclusi i lavoratori intermittenti, i dirigenti ed i lavoratori domestici), i beneficiari del Reddito di cittadinanza, inclusi apprendisti, lavoratori di cooperative e somministrati. Le istruzioni sono contenute nella circolare 19.07.2019, numero 104 dell’Inps
Nello specifico è previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite dell’importo mensile del Rdc spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione, con un tetto mensile di 780 euro. La durata dell’incentivo è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario del Rdc fino alla data di assunzione, con un minimo pari a 5 mensilità, a condizione che il datore di lavoro abbia preliminarmente provveduto a comunicare le disponibilità dei posti vacanti tramite la piattaforma digitale dedicata (particolarità per soggetti che seguono percorsi di formazione). L’incentivo è fruibile nei limiti degli importi de minimis, da parte di datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.
Nel caso di licenziamento effettuato nei 36 mesi successivi all’assunzione del lavoratore beneficiario del Rdc, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’intero ammontare dell’incentivo fruito, comprensivo sia dell’esonero relativo alla contribuzione datoriale che di quella a carico del lavoratore, con applicazione delle sanzioni civili.
Il datore di lavoro dovrà inoltrare telematicamente all’Inps, nella sezione del sito denominata “Portale Agevolazioni” (ex sezione DiResCo), una domanda di ammissione all’agevolazione.