No alla differenza geografica dei diritti dei cittadini italiani

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di Paolo Pantani

La nostra Costituzione dice che siamo tutte e tutti uguali.
Vengono prima le persone. E’ tempo di riaffermare che le
differenze legate al genere, all’etnia, alla provenienza
geografica, alla condizione sociale, alla religione,
all’orientamento sessuale, alla nazione di provenienza, sono una ricchezza da valorizzare e non un motivo per discriminare e negare soggettività.
L’Italia e l’Europa hanno bisogno di meno disuguaglianze e più coesione sociale, di incontro tra le differenze, di difesa dei diritti delle persone, oltre i muri e le chiusure. Chiamiamo tutte e tutti alla mobilitazione permanente contro la deriva culturale, sociale ed etica che usa paura e risentimento per minacciare come mai prima i principi fondanti della nostra Repubblica. Una battaglia fondamentale che dobbiamo intraprendere è la opposizione con tutti i mezzi della nostra coalizione di associazioni Civicrazia alla proposta di autonomia differenziata di alcune regioni del Nord del paese. L’obiettivo di Civicrazia è quello di fermare quei processi distorsivi nella realizzazione delle autonomie differenziate, prima che divengano irreversibili ed il Paese venga vulnerato nella sua unità sostanziale. Questa unità deve essere il risultato, per tutti i cittadini, della definizione del livello essenziale delle prestazioni concernente i diritti civili e sociali garantiti su tutto il territorio nazionale, senza disuguaglianze pregiudiziali.
È quello che prescrive l’articolo 117 della Costituzione Italiana alla lettera m del secondo comma. La mancata attuazione come decisione prioritaria di questo dettato costituzionale è stato un atto di miopia politica e di debolezza istituzionale,che va immediatamente corretto.
Per determinare le condizioni necessarie ed urgenti per la definizione, da parte dello Stato, del livello essenziale delle prestazioni si chiedono due cose: la prima, riguarda parte dell’art 1 del Dlgs n. 216/2010 sulla definizione transitoria dei fabbisogni standard; la seconda, riguarda parte del comma 449 della legge 232/2016, sul dimezzamento della perequazione comunale.Il termine perequazione viene usato in diversi rami del diritto (in particolare nel campo pensionistico e urbanistico), per indicare un atto o un’azione che abbia lo scopo di eliminare le discriminazioni o sanare eventuali svantaggi subiti.
In tal modo Governo e Parlamento potranno usare i poteri di urgenza, che sono nella loro disponibilità, e sanare questa ferita nell’unità nazionale e nell’eguaglianza dei cittadini.