Dgue solo in formato elettronico, dal 18 aprile tutte le stazioni appaltanti dovranno adeguarsi

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di Salvatore Magliocca

Il mondo degli appalti si accinge a recepire una delle tappe scadenzate dal Codice per adeguare le procedure alle innovazioni digitali, aumentando il livello di dematerializzazione della documentazione e consentendo una maggiore tracciabilità delle dichiarazioni.
Entro la metà di questo mese di aprile tutte le imprese che partecipano ad appalti pubblici, dovranno adeguarsi alla novità prevista dal comma 1, dell’articolo 85 del Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016.
Infatti dal prossimo 18 aprile il Dgue (Documento di gara unico europeo) dovrà essere reso disponibile, nella documentazione per la partecipazione, esclusivamente in forma elettronica.
Di conseguenza tutte le stazioni appaltanti, per tutte procedure messe a gara dal prossimo 18 aprile, dovranno predisporre – e comunque essere pronte ad accettare – il DGUE in formato elettronico secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, che ha predisposto le regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni.
Pertanto i documenti che bandiscono la gara dovranno contenere tutte le indicazioni per la compilazione delDgue, a partire dall’indirizzo del sito internet in cui è disponibile il servizio per la compilazione del DGUE fino alle modalità con le quali il Dgue elettronico può essere trasmesso alla stazione appaltante.
E’ prevista una fase transitoria di sei mesi per le stazioni appaltanti che non dispongano di un proprio servizio di gestione del DGUE in formato elettronico.
Queste potranno richiedere all’operatore economico partecipante al bando, di trasmettere il documento in formato elettronico su supporto informatico all’interno dell’offerta oppure, se utilizzata, attraverso piattaforma telematica per la presentazione delle offerte.
Trascorsi sei mesi, quindi a partire dal prossimo 18 ottobre 2018, il DGUE dovrà essere richiesto dalle S.A. e predisposto esclusivamente in conformità alle regole tecniche che saranno emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) come disposto dall’art. 58 comma 10 del Codice dei contratti pubblici.
E’ importante sottolineare che i requisiti di integrità e autenticità del DGUE elettronico, onde evitare il respingimento, sono già abbondantemente illustrati dal Codice dell’Amministrazione digitale (D. Lgs 82/2005).
La mancata osservanza delle prescrizioni indicate impone alle S.A. la declassificazione del documento che, in mancanza dei requisiti indicati, potrà essere considerato una semplice documentazione illustrativa di supporto.