Approvato il Decreto Correttivo al Codice dei contratti. Impegno al rilascio della garanzia definitiva annacquato. Forti i dubbi e le perplessità

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Lo scorso 13 aprile è’ stato approvato – nei termini fissati dal precedente D. Lgs 50/2016 – il correttivo del Codice degli Appalti, con un piccolo incidente diplomatico. Tra un passaggio e l’altro, delle varie bozze, è stato risultato cancellato il secondo comma dell’art. 211, che riconosceva all’ANAC ampi poteri di vigilanza ed intervento. Il Governo è immediatamente corso ai ripari, ribadendo la volontà di non svuotare di poteri l’Autorità anti corruzione. Ma le polemiche sono state molto forti.

In ogni caso è stata realizzata quella “manutenzione” prevista nella precedente versione del Codice, che ha anche toccato diversi punti molto importanti.

Massimo ribasso procedure ordinarie fino a 2 Milioni di euro

Con il correttivo potranno essere aggiudicati col criterio del prezzo più basso i lavori di importo fino a 2 milioni di euro con procedure ordinarie – non vale per le procedure negoziate – utilizzando anche il sistema di esclusione automatica (antiturbativa). E’ una scelta importante che va in direzione opposta, rispetto al precedente impegno di eliminare definitivamente il massimo ribasso, in favore dell’offerta economica più vantaggiosa.

Manutenzione semplificata fino a 2,5 milioni di euro

Sulla stessa falsariga è possibile collocare anche la volontà di utilizzare il limite di 2,5 milioni, per le opere di manutenzione ordinaria, che potranno essere appaltate sulla base di un progetto semplificato. La precedente versione del codice prevedeva che per tutti i lavori – indipendentemente dagli importi – si andasse in gara con il progetto esecutivo. Questo approccio ha creato enormi difficoltà agli Enti Locali, non sempre dotati delle professionalità adeguate. Per questo, probabilmente, si è pensato di andare in un’altra direzione.

Affidamenti diretti e procedure negoziate

Condivisibile è la scelta di raddoppiare il numero dei partecipanti invitati alle procedure negoziate. Un po’ meno la scelta di lasciare invariata la possibilità di affidamento diretto per appalti sotto i 40mila euro. Anzi è stato addirittura eliminata l’ipotesi di chiedere almeno due preventivi e di motivare la scelta di ricorrere all’affidamento.

Subappalto: limite al 30%

Un altro argomento al centro di un forte dibattito è il limite del 30% del subappalto, con la variante che prevede l’indicazione di una terna di subappaltatori in fase di offerta per gli appalti sopra la soglia comunitaria e per i settori a forte rischio di infiltrazione criminale. Il limite indicato è in contrasto con la normativa europea, come abbiamo già abbondantemente argomentato. Bisogna dire che la normativa adottata è addirittura meno limitativa della precedente versione del codice nella quale si lasciava facoltà alle stazioni appaltanti di inserire nel bando la clausola del subappalto. Ma ci attendiamo altri richiami dai Commissari UE.

Qualificazioni e rating.

E’ stato rivisto e migliorato il sistema delle qualificazioni d’impresa. A questo si va ad aggiungere il sistema di rating però su base volontaria. Questo per evitare incongruenze e sovrapposizioni tra le due strutture. Resta interessante il sistema di rating per le stazioni appaltanti.

Appalto integrato e general contractor.

Inalterata è rimasta la posizione sull’appalto integrato. Si è prevista una sorta di “sanatoria” prevedendo il periodo limitato di un anno in cui potranno essere mandati in gara i progetti definitivi approvati al 19 aprile 2016 (e poi vietati nella precedente versione). Inoltre è stata fissata la soglia di 150 milioni per la scelta del General Contractor, per evitare che si potesse aggirare divieto dell’appalto integrato.

Interessante è la semplificazione su pareri e autorizzazioni. Nella nuova versione si è previsto che in caso di nuovo appalto, basato su progetti per i quali risultino scaduti i pareri acquisiti, laddove non fossero intervenute sostanziali variazioni questi possono essere considerati ancora validi.

Sono veramente tante le novità che vanno dal nuovo soccorso istruttorio, alle modifiche dei criteri di calcolo della soglia di anomalia; dall’inserimento obbligatorio delle clausole sociali alla nuova disciplina degli incarichi tecnici. Ma quello che ci ha colpito di più e che è sfuggito ai più importanti commentatori è stata la modifica del comma 8 dell’art. 93. Questo comma, che prevede l’impegno esplicito del fidejubente al rilascio della garanzia definitiva, è stato modificato chiarendo che “non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese”. Questa piccola modifica, a nostro giudizio, creerà una forte asimmetria contrattuale con conseguenze al momento imprevedibili.

Salvatore Magliocca