Assicurazioni: Tar annulla multe a compagnie per il caro Rc Auto

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Si allunga il numero delle maxisanzioni da un milione di euro inflitte dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) a compagnie assicurative in tema di Rc auto e annullate dal Tar del Lazio. Dopo quelle cancellate per una decina di compagnie si aggiunge adesso quella annullata a Uniqa Protezione. E’ stata oggi pubblicata la sentenza di accoglimento del ricorso, di cui adesso si conoscono le motivazioni. Uniqa Protezione fu sanzionata nel giugno 2012 per elusione dell’obbligo legale a contrarre nel settore Rc Auto rispetto a determinate categorie di assicurati e a zone territoriali specifiche. Il Tar ha ritenuto “fondati i motivi di ricorso incentrati sul difetto di motivazione e di istruttoria. In particolare – si legge nella sentenza – il ragionamento svolto dall’Ivass per pervenire all’accertamento della fattispecie di elusione, presenta evidenti vizi di natura logica”. In primo luogo, per i giudici amministrativi “non risulta che l’Istituto abbia effettuato una valutazione concreta dell’entità degli effetti distorsivi che esso ritiene essere derivati dagli errori metodologici e/o di scelta delle variabili di personalizzazione imputati all’impresa ricorrente”; “scolorano poi i rilievi di Ivass concernenti la rete distributiva di Uniqa e l’assenza di intermediari con mandato r.c. auto nelle province delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia”; e il provvedimento impugnato “si rivela carente anche nella parte in cui ritiene di individuare un adeguato elemento di prova dell’intento elusivo nella circostanza che, per il profilo in contestazione, non è stato stipulato alcun contratto sul territorio nazionale”. Stante queste considerazioni, per il Tar “sebbene il provvedimento impugnato evidenzi dei potenziali indici di anomalia nella procedura seguita dalla società ricorrente nella costruzione delle tariffe, tuttavia, le carenze di natura istruttoria e motivazionale evidenziate non consentono di ritenere raggiunta la prova della sussistenza di una condotta elusiva, né che essa sia imputabile alla società ricorrente a titolo colposo ovvero doloso”.